Gentile Cliente,

La Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) introduce, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, modifiche rilevanti al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche.

In Particolare

  • Riorganizza le aliquote Irpef e gli scaglioni di reddito
  • Rimodula la detrazione spettante in funzione della tipologia di reddito prodotto
  • Apporta significative novità alla disciplina del trattamento integrativo
  • Determina la soppressione della detrazione riconosciuta solo per i periodi di imposta 2020 e 2021, ai titolari di reddito superiore a € 28.000 ma non a € 40.000.

Tutte le modifiche al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche sopra indicate trovano applicazione dal periodo di imposta 2022, dunque già a partire dal mese di gennaio.

 

Nuove Aliquote e Scaglioni di reddito

Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:

  • fino a 15.000,00 euro 23%;
  • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 25%;
  • oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro 35%;
  • oltre 50.000,00 euro 43%.

In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:

  • fino a 15.000,00 euro 23%;
  • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 27%;
  • oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro 38%;
  • oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro 41%;
  • oltre 75.000,00 euro 43%.

 

Modifiche alle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali

Vengono modificate le detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:

  • ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
  • ai redditi derivanti da pensioni;
  • ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;
  • agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d’impresa minore e ad alcuni redditi diversi.

Viene abrogata l’ulteriore detrazione IRPEF prevista dall’art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto “assorbita” dalle nuove detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR.

 

Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione

A seguito della suddetta riforma dell’IRPEF, viene modificata la disciplina del “trattamento integrativo della retribuzione” previsto dall’art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. “bonus di 100,00 euro al mese”).

Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro. Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare “clausola di salvaguardia” al fine di tutelare situazioni di “incapienza”; il “trattamento integrativo della retribuzione” viene infatti riconosciuto per un ammontare:

  • determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni

d’imposta e l’IRPEF lorda;

  • comunque, non superiore a 1.200,00 euro annui.

Va, inoltre, evidenziato che la riforma contenuta nella Legge di Bilancio 2022, che incide, come anticipato, su aliquote e scaglioni IRPEF, altre detrazioni d’imposta e trattamento integrativo, va necessariamente integrata con quanto disposto dal D.Lgs n. 230/2021 che istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico, misura che, a partire dal mese di marzo 2022, spetterà

  • per ogni figlio minorenne a carico (e a decorrere già dal settimo mese di gravidanza);
  • a determinate condizioni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età;
  • per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età,

in luogo delle detrazioni per figli a carico di cui all’art. 12, comma 1, lett. c) e comma 1-bis del TUIR (Circolare n. 3/2022). Le detrazioni continueranno a trovare applicazione per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

 

Cordiali saluti.

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