Gentile Cliente,

 La Legge n. 215/2021 ha introdotto a far data dal 21 dicembre 2021 un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali. Di seguito si analizzano le novità introdotte alla luce della nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblicata in data 11 gennaio 2022 ed allegata in copia alla presente.

Normativa di riferimento

Al primo comma dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 – come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 definitivamente convertito dalla L. n. 215/2021 – è stato previsto che: “con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.

Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo15 giugno 2015, n. 81.

 In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

Soggetti interessati Il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

 Inoltre, la disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.

 

Comunicazione

Quali rapporti devono essere comunicati e quali sono le tempistiche?

 L’obbligo riguarda:

– i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della nota dell’INL datata 11 gennaio 2022;

– i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della nota INL (11 gennaio 2022), nonché i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati.

 Stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso.

– il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della nota dell’INL, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

 

A chi inviare la documentazione?

All’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione.

 


Quale modalità utilizzare?

Mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente. In proposito si precisa che nel rispetto delle modalità sopra indicate il Ministero del lavoro provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.

Nelle more, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (v. elenco allegato). Si tratta di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata, pertanto, il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

 

Cosa indicare?

Nel corpo dell’e-mail, senza necessità di alcun allegato, dovranno essere presenti i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

– dati del committente e del prestatore;

luogo della prestazione;

– sintetica descrizione dell’attività;

data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;

ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

 

Si può annullare o modificare?

L’INL ha chiarito che una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

 

Quali sanzioni?

Fermi restando gli importi, come già indicati nella normativa di riferimento, l’INL ha precisato che le sanzioni potranno essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Dott.ssa Palumbo Carol

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